La Cremazione

La cremazione è permessa solo in presenza esplicita volontà espressa dalla persona defunta nelle forme previste dalle norme fra le quali vi è anche l’ iscrizione ad una associazione cremazionista legalmente riconosciuta. L’ Impresa di fiducia può offrire informazioni più dettagliate ed esaurienti. La cremazione si effettua in un crematorio pubblico.
Per le persone defunte portatrici di stimolatori cardiaci e/o similari impiantati prima del 2000, in genere è necessario provvedere alla rimozione degli stessi per esigenze tecniche dei forni crematori. Dopo la cremazione le ceneri sono raccolte in un’urna, dotata di targa di identificazione, che viene restituita alla famiglia o persona incaricata. l’urna può:

  • essere deposta in una celletta ceneri
  • essere svuotata nel cinerario comune presso il cimitero
  • essere deposta in loculo o in un colombario insieme al feretro di un congiunto
  • essere deposta nella tomba di famiglia, compatibile con la capienza della stessa
  • essere custodita dalla famiglia presso il domicilio, secondo le disposizioni emanate dai singoli comuni.

Le ceneri possono inoltre essere disperse in natura, a condizione che vi sia l’espressione autografa del defunto sulla volontà di tale destinazione finale. La legge non consente di autorizzare la dispersione delle ceneri sulla base delle testimonianze espresse dai familiari in relazione alla volontà del defunto circa la dispersione stessa.

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